Descrizione
La pubblicazione del nuovo decreto, firmato dal Presidente del Consiglio, e in vigore da lunedì prossimo 4 maggio ha suscitato dubbi e quesiti.
In attesa di circolari esplicative e interpretazioni ufficiali, oltre ad eventuali decisioni da parte della Regione Piemonte, nel seguito alcune delle principali novità contenute nel provvedimento del Governo.
Le misure saranno in vigore dal 4 al 17 maggio.
Saranno ammessi gli SPOSTAMENTI motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute; considerando necessari gli spostamenti per incontrare parenti e congiunti, purché venga rispettato, il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e siano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Per gli spostamenti, sono consentite le visite ai parenti che vivono nella stessa Regione, tra cui sono compresi anche fidanzati/e.
Non ci si potrà recare nelle SECONDE CASE: bisognerà continuare a stare nella casa di residenza.
Per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie vige l’obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico di base.
Potranno riprendere allenamenti di Sport individuali Professionistici o riconosciuti tali dalle singole federazioni.
Non è consentito svolgere ATTIVITÀ LUDICA o RICREATIVA ALL’APERTO.
È consentito svolgere individualmente ATTIVITÀ SPORTIVA o MOTORIA ALL’APERTO, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri.
Saranno consentite per i genitori/accompagnatori le PASSEGGIATE con i figli o con persone non autosufficienti. Tutti dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuali e stare a distanza di almeno un metro.
Potranno riaprire PARCHI e GIARDINI PUBBLICI i cui ingressi dovranno essere contingentati. Sarà obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), vige il divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento di almeno un metro tra le persone (che non svolgano la funzione di accompagnatore di bambini o di non autosufficienti).
I RISTORANTI e BAR, oltre alla consegna a domicilio, potranno vendere nella modalità d’ASPORTO, mantenendo sempre la distanza interpersonale a non meno di un metro tra gli avventori con divieto assoluto di assembramento davanti o nei pressi delle suddette attività.
Gli studenti e i lavoratori che sono rimasti bloccati in un’altra città dall’inizio del lockdown, potranno fare RITORNO A CASA.
Potranno riaprire le imprese produttive, industriali e commerciali indicate nell’allegato 3 al DPCM.
L’uso della MASCHERINA sarà OBBLIGATORIO in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza: sui mezzi pubblici, nei negozi, nelle visite mediche e dal 1 giugno dai parrucchieri/barbieri/centri estetici, etc. Il Governo ha annunciato che adotterà provvedimenti per calmierarne i prezzi.
Si potranno celebrare i FUNERALI, ma solo alla presenza di non più di 15 persone, obbligatoriamente dotate di mascherina, continuando a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Le CELEBRAZIONI LITURGICHE continuano ad essere sospese.
In allegato il DPCM 26.4.2020.
In attesa di circolari esplicative e interpretazioni ufficiali, oltre ad eventuali decisioni da parte della Regione Piemonte, nel seguito alcune delle principali novità contenute nel provvedimento del Governo.
Le misure saranno in vigore dal 4 al 17 maggio.
Saranno ammessi gli SPOSTAMENTI motivati da comprovate esigenze di lavoro o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute; considerando necessari gli spostamenti per incontrare parenti e congiunti, purché venga rispettato, il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e siano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Per gli spostamenti, sono consentite le visite ai parenti che vivono nella stessa Regione, tra cui sono compresi anche fidanzati/e.
Non ci si potrà recare nelle SECONDE CASE: bisognerà continuare a stare nella casa di residenza.
Per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratorie vige l’obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico di base.
Potranno riprendere allenamenti di Sport individuali Professionistici o riconosciuti tali dalle singole federazioni.
Non è consentito svolgere ATTIVITÀ LUDICA o RICREATIVA ALL’APERTO.
È consentito svolgere individualmente ATTIVITÀ SPORTIVA o MOTORIA ALL’APERTO, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri.
Saranno consentite per i genitori/accompagnatori le PASSEGGIATE con i figli o con persone non autosufficienti. Tutti dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuali e stare a distanza di almeno un metro.
Potranno riaprire PARCHI e GIARDINI PUBBLICI i cui ingressi dovranno essere contingentati. Sarà obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), vige il divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento di almeno un metro tra le persone (che non svolgano la funzione di accompagnatore di bambini o di non autosufficienti).
I RISTORANTI e BAR, oltre alla consegna a domicilio, potranno vendere nella modalità d’ASPORTO, mantenendo sempre la distanza interpersonale a non meno di un metro tra gli avventori con divieto assoluto di assembramento davanti o nei pressi delle suddette attività.
Gli studenti e i lavoratori che sono rimasti bloccati in un’altra città dall’inizio del lockdown, potranno fare RITORNO A CASA.
Potranno riaprire le imprese produttive, industriali e commerciali indicate nell’allegato 3 al DPCM.
L’uso della MASCHERINA sarà OBBLIGATORIO in tutti i casi in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza: sui mezzi pubblici, nei negozi, nelle visite mediche e dal 1 giugno dai parrucchieri/barbieri/centri estetici, etc. Il Governo ha annunciato che adotterà provvedimenti per calmierarne i prezzi.
Si potranno celebrare i FUNERALI, ma solo alla presenza di non più di 15 persone, obbligatoriamente dotate di mascherina, continuando a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Le CELEBRAZIONI LITURGICHE continuano ad essere sospese.
In allegato il DPCM 26.4.2020.
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 01/05/2020 10:30:33