Descrizione
Il provvedimento sarà valido fino al 24 maggio 2020.
Spostamenti dentro la Regione senza limitazioni: stop all'autocertificazione.
A partire da oggi, 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione
(non servirà più l’autocertificazione).
Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Sono vietati fino al 2 giugno gli spostamenti in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Permane l’obbligo dell’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia sui mezzi pubblici sia all’interno dei locali chiusi accessibili al pubblico ed ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei D.P.I..
Di seguito il testo integrale del Decreto n. 57 e le linee guida.
Spostamenti dentro la Regione senza limitazioni: stop all'autocertificazione.
A partire da oggi, 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione
(non servirà più l’autocertificazione).
Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Sono vietati fino al 2 giugno gli spostamenti in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
Permane l’obbligo dell’uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia sui mezzi pubblici sia all’interno dei locali chiusi accessibili al pubblico ed ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei D.P.I..
Di seguito il testo integrale del Decreto n. 57 e le linee guida.
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Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 18/05/2020 09:57:11