Descrizione
Firmato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte il Decreto n. 50/2020 avente efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, che sostituisce il Decreto n. 43 del 13 aprile 2020, ed integra il Decreto n. 49 del 30 aprile 2020.
Nel seguito alcune delle principali novità contenute nel provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.
1. Permane la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili. Nello specifico, l'accesso al Comune di Vauda Canavese potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. 011 9243632.
2. Le persone con febbre (maggiore di 37,5° C) oppure con sintomi compatibili da infezione COVID -19 (tosse, difficoltà respiratorie riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore), dovranno rimanere presso il proprio domicilio e limitare i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante.
3. E' fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esentati i bambini al disotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo ovvero i soggetti che interagiscono con questi.
4. Sarà consentito ai residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà, all’esclusivo fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza.
5. Restano consentite le consegne al domicilio per tutti i settori merceologici, nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.
6. L’accesso alle attività commerciali, di cui è consentita l'apertura secondo il DPCM del 26.4.2020, sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovate motivazioni di assistenza che giustifichino l'accompagnamento di altra persona.
7. Il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati ha l'obbligo dell’uso delle mascherine e guanti monouso.
Di seguito il testo integrale del D.P.G.R. n. 50 del 2 maggio 2020.
Nel seguito alcune delle principali novità contenute nel provvedimento del Presidente della Regione Piemonte.
1. Permane la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili. Nello specifico, l'accesso al Comune di Vauda Canavese potrà avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico al n. 011 9243632.
2. Le persone con febbre (maggiore di 37,5° C) oppure con sintomi compatibili da infezione COVID -19 (tosse, difficoltà respiratorie riduzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore), dovranno rimanere presso il proprio domicilio e limitare i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante.
3. E' fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esentati i bambini al disotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo ovvero i soggetti che interagiscono con questi.
4. Sarà consentito ai residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà, all’esclusivo fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza.
5. Restano consentite le consegne al domicilio per tutti i settori merceologici, nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie, della disciplina del settore commercio e della normativa fiscale.
6. L’accesso alle attività commerciali, di cui è consentita l'apertura secondo il DPCM del 26.4.2020, sia limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovate motivazioni di assistenza che giustifichino l'accompagnamento di altra persona.
7. Il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati ha l'obbligo dell’uso delle mascherine e guanti monouso.
Di seguito il testo integrale del D.P.G.R. n. 50 del 2 maggio 2020.
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 03/05/2020 13:41:18